Art. 7.
(Livello acustico e condizioni di microclima e illuminazione).

      1. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge

 

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26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, negli esercizi di cui all'articolo 68-bis del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della salute e dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i ritmi di programmazione della musica, le indicazioni sul microclima, i livelli e i mutamenti di illuminazione, nonché l'autorità competente a eseguire gli accertamenti, in riferimento alle seguenti materie e nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) diminuzione graduale del livello acustico nell'ora precedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          b) ritmi temporali e pause nella diffusione della musica;

          c) uso delle luci, comprese quelle speciali e stroboscopiche, prevedendo il divieto di luci a intermittenza nell'ora antecedente la cessazione delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          d) temperatura massima distinguendo i periodi secondo le stagioni dell'anno;

          e) ricambi d'aria in base alla cubatura del locale e al numero massimo delle persone ospitabili;

          f) previsione di un tasso massimo di anidride carbonica;

          g) uso di fumogeni, prevedendo che esso in ogni caso non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive;

 

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          h) direzionalità e potenza dei fasci di luce, con divieto di impiegare luci laser con potenza superiore a 100 watt.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 i gestori provvedono all'adeguamento dei locali alle disposizioni del medesimo regolamento.
      3. I locali di cui all'articolo 68-bis, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono dotati di supporti tecnici idonei a garantire l'osservanza delle prescrizioni previste dalle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al comma 1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e del lavoro e della previdenza sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tali supporti tecnici nonché il termine entro il quale ne diventa obbligatorio l'uso.
      4. La mancata installazione e attivazione dei supporti tecnici entro il termine previsto ai sensi del comma 3, ovvero l'irregolare o mancato funzionamento dei supporti medesimi, comporta il diniego di rilascio o la sospensione della licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino a quando non si verifica la installazione, l'attivazione e il ripristino del corretto funzionamento di tali supporti tecnici.